Sez. 3, Sentenza n. 7371 del 13/07/2016 Ud. (dep. 16/02/2017) Rv. 269192 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Responsabilità del custode - Reato di violazione dei sigilli - Illecito amministrativo di agevolazione colposa - Differenza - Elemento psicologico - Onere della prova.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
Ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, comma secondo, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia omesso di avvertire dell'accaduto l'autorità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., Cod. Pen. art. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)