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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30239 del 20/11/2019 (Rv. 656203 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE | Modificazioni incidenti sul deflusso naturale - Divieto - Limiti - Accertamento di fatto.
Stato
decisa il 2019-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656203-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE

L'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo. Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)