Sez. 2, Sentenza n. 13301 del 12/09/2002 (Rv. 557354 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE | Modificazioni incidenti sul deflusso naturale - Divieto - Limiti - Accertamento di fatto.
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE
L'art. 913 cod. civ., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico del proprietario sia del fondo inferiore che superiore l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo. Sicché si tratta di accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)