Sez. 1, Sentenza n. 10612 del 25/09/1999 (Rv. 530256 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE | Riviste e giornali - Opere collettive - Configurabilità - Diritto morale di autore, di utilizzazione economica e di riproduzione - Carattere dispositivo - Sussistenza - Convenzione contraria - Legittimità - Diritto di riproduzione fotografica - Limiti - Ammissibilità - Cessione del negativo - Irrilevanza.
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Ai sensi rispettivamente degli articoli 38, 7, e 42 legge 22 aprile 1941 n. 633, per le opere collettive, a cui appartengono riviste e giornali, il diritto morale di autore spetta al direttore, creatore dell'opera complessiva; il diritto di utilizzazione economica all'editore e il diritto di utilizzare su altre riviste o giornali il proprio contributo al collaboratore. Tali norme peraltro si applicano in mancanza di diversa pattuizione tra le parti, sì che è valido l'accordo tra fotografo ed editore di riprodurre una volta soltanto le fotografie ed entro un tempo determinato dalla prima pubblicazione, con conseguente obbligo di compensare nuovamente ogni successiva utilizzazione della stessa fotografia, anche se la pubblicazione avvenga assemblando quelle già compensate perché precedentemente stampate su numeri rimasti invenduti e pur se i negativi sono stati ceduti.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 7, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 38, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 42, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 87 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 88 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)