Sez. 1, Sentenza n. 20410 del 20/09/2006 (Rv. 594858 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - RIPRODUZIONE | Riviste e giornali - Opere collettive - Configurabilità - Diritto morale di autore - Spettanza al direttore ed organizzatore dell'opera - Diritto di utilizzazione economica dell'opera - Spettanza all'editore - Carattere dispositivo - Sussistenza - Convenzione contraria - Legittimità - Estensione del diritto alle singole parti dell'opera - Configurabilità - Rassegna stampa a scopo di lucro riproducente gli articoli pubblicati in una rivista - Eccezione al diritto di autore ex art. 65 l.a. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 68 del 2003, applicabile nella specie "ratione temporis") - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Legittimazione dell'editore della rivista ad agire per la tutela del suo diritto - Prova dell'acquisto da parte dello stesso del diritto esclusivo sull'opera - Necessità - Esclusione - Fondamento.
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In tema di diritto d'autore, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 38 della legge 22 aprile 1941 n. 633, per le opere collettive - nelle quali sono ricomprese riviste e giornali - mentre il diritto morale di autore spetta a chi dirige ed organizza l'opera complessiva, il diritto di utilizzazione economica spetta, salvo patto contrario, all'editore, che, assumendo il rischio della pubblicazione, ha diritto alla percezione del relativo risultato economico. Tale diritto si estende a tutta l'opera, includendone - ai fini della protezione della esclusività dello sfruttamento - ciascuna delle parti. Ne consegue, con riguardo alla domanda di inibitoria della riproduzione in una rassegna stampa pubblicata da una società a scopo di lucro, e trasmessa in via telematica ai propri clienti, di taluni degli articoli pubblicati in una rivista - ipotesi in relazione alla quale la eccezione al diritto d'autore prevista dall'art. 65 della predetta legge n. 633 del 1941, (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, applicabile nella specie "ratione temporis"), che consente la libera riproducibilità degli articoli di attualità in altre forme di pubblicazione, non trova applicazione ove(come nella specie) il titolare dei diritti di sfruttamento si sia riservata la riproduzione o la utilizzazione di detti articoli - la legittimazione dell'editore della rivista ad agire per la tutela del suo diritto esclusivo, senza necessità di fornire la prova del suo acquisto sullo stesso, che fa parte originariamente del suo patrimonio.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 7, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 38, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)