Sez. 2, Sentenza n. 874 del 05/05/1967 (Rv. 327040 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DELL'ARTISTA - ESECUTORE INTERPRETE TEATRALE - MANCATA PARTECIPAZIONE AD UN LAVORO TEATRALE SENZA IL CONSENSO DELL'IMPRESARIO - INADEMPIMENTO - TIMORE DI COMPROMETTERE LA PROPRIA FAMA PRESSO LA CRITICA ED IL PUBBLICO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DELL'ARTISTA - ESECUTORE INTERPRETE TEATRALE - MANCATA PARTECIPAZIONE AD UN LAVORO TEATRALE SENZA IL CONSENSO DELL'IMPRESARIO - INADEMPIMENTO - TIMORE DI COMPROMETTERE LA PROPRIA FAMA PRESSO LA CRITICA ED IL PUBBLICO - IRRILEVANZA.*
Gli esecutori interpreti di uno spettacolo, retribuiti in misura fissa a serata, qualunque possa essere il livello e il pregio delle loro prestazioni artistiche, forniscono sempre opera subordinata, consistente nel mettere a disposizione dell'imprenditore le loro energie lavorative d'ordine intellettuale, cosi restando, in varia misura, soggetti, nella loro collaborazione, alle direttive e agli ordini dell'imprenditore. Il rischio professionale dell'artista, limitato ai riflessi eventualmente negativi della sua prestazione sull'opinione pubblica con scapito della sua reputazione, e estraneo alla struttura giuridica del contratto di lavoro subordinato. Pertanto, l'artista che, senza il consenso dell'impresario, non partecipi ad un determinato lavoro teatrale, indicato nel contratto di lavoro, e da ritenere inadempiente, anche se, a sua giustificazione, invochi il timore di compromettere la sua fama presso la critica ed il pubblico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)