Sez. L, Sentenza n. 3354 del 16/10/1975 (Rv. 377491 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - SCRITTURA ARTISTICA - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PRESTAZIONE DI ATTIVITA PER UN FOTOROMANZO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - SCRITTURA ARTISTICA - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PRESTAZIONE DI ATTIVITA PER UN FOTOROMANZO).*
Il contratto di scrittura artistica ben puo inquadrarsi nello schema del rapporto di lavoro subordinato, ove presenti gli estremi caratteristici del rapporto stesso, e cioe, da una parte, un imprenditore che organizzi a suo rischio lo spettacolo o, comunque, la registrazione, con i necessari mezzi tecnici, dell'interpretazione artistica, e, dall'altra, l'esecutore o interprete che si limiti dietro retribuzione, a fornire le proprie energie lavorative, anche se altamente qualificate, per la realizzazione delle finalita della impresa, restando soggetto alle direttive dell'imprenditore sul piano organizzativo e disciplinare. (nella specie, i giudici del merito avevano accertato che la prestazione artistica retribuita era destinata a incorporarsi nel prodotto - fotoromanzo - che era oggetto dell'attivita economico- produttiva dell'imprenditore, nei cui confronti l'artista si era obbligata a essere presente al lavoro nei giorni e nelle ore da lui stabiliti). (V 874/67, mass n 327040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)