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Sez. 2, Sentenza n. 2107 del 23/06/1972 (Rv. 359332 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - IN GENERE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DIFFERENZE TRA LA DIVISIO INTER LIBEROS E L'IPOTESI PREVISTA DALL'ART 733, COMMA PRIMO COD CIV.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359332-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - IN GENERE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DIFFERENZE TRA LA DIVISIO INTER LIBEROS E L'IPOTESI PREVISTA DALL'ART 733, COMMA PRIMO COD CIV.*

La Divisio inter liberos, quale e regolata dall'art 734, primo comma, cod civ, si distingue nettamente dall'ipotesi prevista dall'art 733, primo comma, cod civ, che attribuisce carattere vincolante per gli eredi alle norme date dal testatore per la divisione. Nel primo caso, il testatore intende compiere egli stesso la divisione totale o parziale delle sue sostanze, impedendo cosi il sorgere di una comunione ereditaria; nel secondo caso, il testatore non divide, ma si limita a dettare norme per la futura divisione, sicche mentre la Divisio inter liberos ha natura reale, questa seconda ipotesi ha carattere meramente obbligatorio ed implica che al momento dell'apertura della successione gli eredi vengono a trovarsi nello stato di comunione rispetto a tutti i beni ereditari. Altro elemento caratterizzante della divisione operata dal testatore e costituito dalla funzione unitaria distributiva cui sono organicamente coordinate le singole assegnazioni (quote concrete e non astratte) , sicche non puo mancare un piano di divisione con specificazione per ciascun erede della quota a lui attribuita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)