diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4131 del 10/11/1976 (Rv. 382790 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DIFFERENZE TRA LA DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE E QUELLA REGOLATA DAL TESTATORE.*
Stato
decisa il 1976-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382790-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - DIFFERENZE TRA LA DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE E QUELLA REGOLATA DAL TESTATORE.*

La distinzione fra l'ipotesi della divisione regolata dal testatore, prevista dall'art 733 cod civ, e quella della divisione fatta dal testatore, prevista dall'art 734 cod civ, va ravvisata nel fatto che il de cuius, nella prima, si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, e, quindi, presuppone la formazione della comunione medesima, mentre, nella seconda, considerato il patrimonio nella sua unita organica, non solo opera la ripartizione in quote fra gli eredi, ma anche specifica i singoli beni destinati a far parte di ciascuna di esse, attribuendoli in modo diretto e definitivo, ed impedendo cosi, rispetto alle cose assegnate, il sorgere della comunione ereditaria e dell'esigenza di compiere operazioni divisionali. L'indagine del giudice del merito sulla ricorrenza in concreto dell'una o dell'altra ipotesi, risolvendosi in un apprezzamento di fatto sulla volonta del testatore, e incensurabile in Sede di legittimita, ove fondata su logica e corretta motivazione. (V 2107/72, mass n 359332; (V 3425/62, mass n 255037).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 734, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)