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Sez. 1, Sentenza n. 10570 del 03/06/2004 (Rv. 575609 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione avverso il decreto del tribunale per i minorenni - Litisconsorzio necessario dei genitori legittimi o naturali non proponenti reclamo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575609-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso il decreto del tribunale per i minorenni che abbia dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, di cui all'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo originario (l'operatività delle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 essendo rimasta sospesa, limitatamente alle disposizioni di carattere processuale, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e comunque non oltre il 30 giugno 2004 per effetto, da ultimo, dell'art. 15 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 200), i genitori legittimi o naturali che non abbiano proposto reclamo avverso quel provvedimento non assumono la qualità di litisconsorti necessari. (La S.C. ha enunciato il principio di cui in massima in un caso nel quale il giudizio di primo grado era iniziato con l'opposizione del pubblico ministero e del tutore contro il decreto di non luogo a provvedere sull'adottabilità; in detto giudizio il padre naturale era solo comparso, ma non si era costituito con il patrocinio di un difensore, formulando conclusioni contrarie all'adottabilità del minore).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 15, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 16, Decreto Legge 24/06/2003 num. 147 art. 15 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 200 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)