Sez. 2, Sentenza n. 1859 del 18/06/1971 (Rv. 352407 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - RICORSO AMMINISTRATIVO - AL COMITATO ESECUTIVO DELL'INPS - INTEMPESTIVA PROPOSIZIONE - CONSEGUENZE - DECADENZA DALLA FACOLTA DI RICORSO - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER MIGLIORAMENTI EX LEGE - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA - RICORSO AMMINISTRATIVO - AL COMITATO ESECUTIVO DELL'INPS - INTEMPESTIVA PROPOSIZIONE - CONSEGUENZE - DECADENZA DALLA FACOLTA DI RICORSO - IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIARIA - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER MIGLIORAMENTI EX LEGE - APPLICABILITA.*
La tempestiva proposizione del ricorso al comitato esecutivo dello INPS, contro i provvedimenti dell' istituto stesso, prevista dagli articoli 97 e 98 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827, e dall'art 1 della legge 5 febbraio 1957, n 18, ed il successivo esaurimento della procedura amministrativa, costituiscono inderogabili presupposti dell'Azione giudiziaria, anche in ipotesi di riliquidazione della pensione sulla base di miglioramenti accordati per legge (nella specie, con la legge 20 febbraio 1958, n 55). In difetto di tali presupposti la Azione giudiziaria deve essere dichiarata improponibile. La infruttuosa decorrenza del termine, fissato dall'art 98 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827, per la proposizione del ricorso in Sede amministrativa comporta, oltre che la decadenza dall'Esercizio della facolta di ricorso al comitato esecutivo dell' INPS, la decadenza anche dall'Azione. (V 2683'69, mass n 342353' 2022'66, mass n 323944).*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1957 num. 18 art. 1, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)