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Sez. L, Sentenza n. 4423 del 13/05/1987 (Rv. 453154 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE IL RECESSO SENZA PREAVVISO MA CON PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 57 DEL CCNL 15 LUGLIO 1977 PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ALIMENTARI.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453154-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE IL RECESSO SENZA PREAVVISO MA CON PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 57 DEL CCNL 15 LUGLIO 1977 PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ALIMENTARI.*

L'art. 2118 cod. civ. non garantisce un diritto indisponibile al periodo di preavviso, ma, alternativamente, il diritto medesimo o quello al pagamento dell'indennità relativa, sicché non contrasta con tale norma la disposizione contrattuale che prevede il recesso senza preavviso ma con pagamento dell'indennità stessa. (principio affermato in relazione all'art. 57 del C.C.n.L. 15 luglio 1977 per i dipendenti da imprese alimentari, in base al quale la parte recedente ha l'Obbligo alternativo di corrispondere il preavviso o l'indennità sostitutiva). (V 5054/81, mass n 415844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)