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Sez. L, Sentenza n. 5054 del 07/09/1981 (Rv. 415844 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - INDENNITÀ IN SOSTITUZIONE DEL PREAVVISO - FINALITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDENTE PER DETERMINATI CASI IL RECESSO SENZA PREAVVISO, MA CON PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO.*
Stato
decisa il 1981-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415844-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - INDENNITÀ IN SOSTITUZIONE DEL PREAVVISO - FINALITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO PREVEDENTE PER DETERMINATI CASI IL RECESSO SENZA PREAVVISO, MA CON PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO.*

Poiché il periodo di preavviso costituisce prosecuzione del rapporto di lavoro solo nel caso in cui il lavoratore continui nella propria attività, mentre, se in sostituzione del preavviso venga corrisposta ed accettata la relativa indennità, la risoluzione del rapporto ha effetto immediato; e poiché l'art. 2118 cod. civ. non garantisce un diritto indisponibile al suddetto periodo ma, alternativamente, il diritto medesimo o quello al pagamento della indennità di cui sopra, non contrasta con tale norma la disposizione di un contratto collettivo (nella specie l'art. 102 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende di credito) che prevede istituzionalmente, per determinati casi, il recesso senza preavviso ma con pagamento della indennità stessa. Pertanto, ove vi sia stata applicazione di tale norma e, comunque, recesso senza preavviso da parte del datore di lavoro, la durata del termine del preavviso stesso non si somma all'anzianità di servizio del lavoratore e di essa non si può tener conto ai fini della Determinazione della entità del periodo di comporto, commisurata dalla normativa contrattuale a siffatta anzianità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)