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Sez. L, Sentenza n. 4024 del 24/04/1987 (Rv. 452820 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DA PARTE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI - CARATTERE ESCLUSIVO - DA PARTE DI SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A NUOVA DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ MENO FAVOREVOLE AI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1987-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452820-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DA PARTE DEI CONTRATTI INDIVIDUALI - CARATTERE ESCLUSIVO - DA PARTE DI SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A NUOVA DISCIPLINA CONTRATTUALE COLLETTIVA DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ MENO FAVOREVOLE AI LAVORATORI.*

Il disposto dell'art. 2077 cod. civ., che pone il divieto delle modifiche in pejus per il lavoratore rispetto alla disciplina dettata dal contratto collettivo, riguarda soltanto il rapporto tra quest'ultima disciplina del rapporto ed il contratto individuale di lavoro, e non già anche il rapporto tra contratti collettivi seppur di diverso livello; pertanto le parti, nella successione temporale di contratti collettivi, sono libere di porre la disciplina pattizia che ritengano più opportuna, anche eventualmente eliminando qualche vantaggio che al lavoratore derivava dalla precedente disciplina, salvo il limite invalicabile dei diritti quesiti. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto applicabile la nuova disciplina degli scatti di anzianità introdotta dall'art. 52 CCNL 7 agosto 1973 per i dipendenti di istituti di vigilanza privata, piuttosto che un precedente accordo aziendale più favorevole al lavoratore). (V 829/86, mass n 444368).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 07/08/1973 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)