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Sez. L, Sentenza n. 829 del 08/02/1986 (Rv. 444368 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DEROGA IN PEIUS AD UN CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE O AD UN PRECEDENTE ACCORDO AZIENDALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444368-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DEROGA IN PEIUS AD UN CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE O AD UN PRECEDENTE ACCORDO AZIENDALE - AMMISSIBILITÀ.*

Un accordo collettivo aziendale (che ha sempre valore ed efficacia di atto di autonomia generale) ben può derogare, anche in pejus, al trattamento previsto per i lavoratori da un contratto collettivo nazionale o - a maggior ragione - da un precedente accordo stipulato in Sede aziendale, non esistendo un rapporto di necessaria subordinazione tra le varie fonti della disciplina collettiva e non essendo altresì rinvenibile nell'ordinamento giuridico un principio assoluto ed inderogabile di irriducibilità della retribuzione. (V 3047/85, mass n 440751; (V 927/84, mass n 433120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)