Sez. 2, Sentenza n. 80 del 10/01/1977 (Rv. 383585 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - PARTE VITTORIOSA - SOCCOMBENZA SU UNA QUESTIONE PRELIMINARE - RIESAME IN CASSAZIONE - RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - PARTE VITTORIOSA - SOCCOMBENZA SU UNA QUESTIONE PRELIMINARE - RIESAME IN CASSAZIONE - RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO - NECESSITA.*
Il vincitore in appello che sia, tuttavia, rimasto teoricamente soccombente su di una questione preliminare ed intenda sollecitarne il riesame in Sede di legittimita, ha l'Onere di proporre ricorso incidentale, condizionato, in Mancanza del quale su tale questione si Forma in giudicato, non applicandosi al giudizio di Cassazione l'art 346 cod proc civ dettato per il giudizio di appello ed essendo consentito al giudice di rinvio di esaminare le sole questioni rimessegli dalla Corte suprema o quelle conseguenziali e non anche le questioni logicamente anteriori a quelle presentate all'esame del giudice di legittimita. Ne, infine, queste ultime questioni, in Mancanza di ricorso incidentale, potrebbero essere riesaminate dalla Corte suprema nell'Esercizio del potere di correzione di cui all'art 384 cod civ, essendo questo potere circoscritto nell'ambito delle sole questioni di diritto che hanno costituito oggetto dell'impugnazione delle parti. (V 4072/75, mass n 378373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)