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Sez. 2, Sentenza n. 4072 del 10/12/1975 (Rv. 378373 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - PUNTI DELLA SENTENZA DI MERITO NON IMPUGNATI O IMPLICANTI INDAGINI DI FATTO - POTERE DI CORREZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378373-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - PUNTI DELLA SENTENZA DI MERITO NON IMPUGNATI O IMPLICANTI INDAGINI DI FATTO - POTERE DI CORREZIONE - ESCLUSIONE.*

La Corte suprema puo procedere a correzione della motivazione solo quando la questione di diritto incida su un punto in contestazione in Sede di legittimita (ed in relazione al quale, quindi, sarebbe esercitabile il potere di cassare) e si sia in presenza di un'erronea interpretazione od applicazione di norme giuridiche che, pero, non abbia affatto influito sulla giustizia della sentenza. Si e, pertanto, fuori dell'ambito di Esercizio del potere di correzione allorche si tratti di punti della sentenza di merito non oggetto di ricorso, ed in relazione ai quali non potrebbe avvenire la Cassazione, ovvero di sostituzione di motivazione implicante indagine di fatto, preclusa in Sede di legittimita. (Conf 1166/75, mass n 374606; 358/75, mass n 373599).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)