Sez. L, Sentenza n. 20829 del 15/10/2015 (Rv. 637374 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Sentenza di condanna dell'ASL al ripristino del rapporto convenzionale con il medico - Inesatto adempimento - Danno da perdita di "chance" professionale - Commisurazione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
In caso di inesatto adempimento da parte dell'ASL dell'obbligo derivante da condanna giudiziale al corretto ripristino della convenzione con il medico, riattivata dall'azienda, invece, in violazione del rapporto percentuale tra medici e pazienti previsto dalla contrattazione collettiva, l'omissione dell'apertura dello studio da parte del professionista, che in tal modo rifiuti il proposto ripristino, impedisce di verificare la portata e la diretta incidenza causale dell'inadempimento, sicché il danno risarcibile, da perdita di "chance" professionale, non può essere commisurato al precedente numero di assistiti ma, nella valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, deve tener conto del proficuo esercizio della professione, e delle correlative scelte dei pazienti, che sarebbero stati resi possibili dall'offerta della prestazione lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1460, DPR 28/07/2000 num. 272 art. 33, DPR 28/07/2000 num. 272 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)