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Sez. L, Sentenza n. 21479 del 07/11/2005 (Rv. 585256 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Valutazione comparativa del comportamento delle parti - Necessità - Criteri - Fattispecie relativa a licenziamento.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585256-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, accertando in primo luogo la gravità dell'inadempimento cronologicamente anteriore, atteso che il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 cod. civ. sussiste qualora il rifiuto sia stato determinato non solo da inadempimento grave ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza che l'art. 1175 cod. civ. impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalità da questo perseguite. Con riferimento al contratto di lavoro, nell'ipotesi di sopravvenuto venir meno della prestazione lavorativa, non è ravvisabile l'ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, se il mancato (o non completo) adempimento del lavoratore trovi giustificazione nella mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell'integrità psicofisica del prestatore e se quest'ultimo, prima dell'inadempimento e secondo gli obblighi di correttezza, informi il datore circa le misure necessarie da adottare, sempre che tale necessità sia evidente o, comunque, accertabile o accertata.(In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un esattore addetto ad un casello autostradale il quale, dopo numerose rapine subite e la diffida alla società affinchè predisponesse le misure necessarie a garantire la sicurezza, si era astenuto dal lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)