Sez. 3, Sentenza n. 37122 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005) Rv. 232176 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Impianti di recupero e smaltimento - In aree vincolate - Procedura di autorizzazione ex D.Lgs. n. 22 del 1997 - Sufficienza - Esclusione - Autorizzazione paesistica - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In caso di realizzazione di nuovi impianti fissi di recupero e smaltimento dei rifiuti in aree sottoposte a vincoli ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, è necessaria l'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della citata legge n. 1497 del 1939, ora sostituito dall'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la cui valutazione si colloca, con la propria autonomia, all'interno del procedimento autorizzatorio disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)