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Sez. 3, Sentenza n. 1145 del 30/10/2001 Ud. (dep. 14/01/2002) Rv. 221009 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Attività di rottamazione di autovetture esercitata in zona sottoposta a vincolo - Attività iniziatesi prima dell'entrata in vigore del D. L. n. 312 del 1985 ed in corso in epoca successiva - Necessità dell'autorizzazione paesistica - Assenza dell'autorizzazione - Configurabilità del reato di cui all'art. 1 sexies d. l. n. 312 del 1985.
Stato
decisa il 2001-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221009-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di protezione delle bellezze naturali, l'attività di rottamazione di autovetture in zona sottoposta a vincolo e senza autorizzazione paesaggistica integra il reato previsto dall'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, anche se tale attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 312, in quanto anche se nel momento iniziale l'autorizzazione non era prevista, essa si è resa necessaria, dopo la suddetta entrata in vigore, per tutte le ulteriori attività di ammasso, trattamento e movimentazione delle carcasse di autovetture.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)