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Sez. 1, Sentenza n. 13038 del 03/12/2014 Cc. (dep. 27/03/2015) Rv. 263092 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione per particolare complessità del dibattimento - Presupposti - Operatività - Possibilità di differimento al momento di scadenza dei termini di fase - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263092-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento può essere legittimamente disposta solo se non sono scaduti i termini di fase e, una volta deliberata, è immediatamente operativa, non potendone essere differita la decorrenza al momento di naturale scadenza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di sospensione avesse "coperto" tutto il periodo intercorrente tra la sua adozione e la sentenza di primo grado, ivi compreso quello decorso "medio tempore" dopo una sentenza di incompetenza e fino alla ritrasmissione degli atti al giudice che aveva emesso il provvedimento di sospensione, sebbene il termine "ordinario" di fase non fosse ancora scaduto al momento della sentenza di incompetenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)