Sez. 1, Sentenza n. 3346 del 10/10/2000 Cc. (dep. 29/01/2001) Rv. 218176 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Per la complessità del dibattimento - Presupposti - Non intervenuta scadenza del termini di fase - Operatività - Immediatezza - Differimento al momento di naturale scadenza dei termini di fase - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., è legittimamente disposta solo se non sono ancora scaduti i termini di fase e, una volta deliberata, è immediatamente operativa, non potendone essere differita la decorrenza al momento di naturale scadenza dei termini stessi. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il computo del termine complessivo di durata della custodia cautelare, fissato, in relazione al titolo di reato, in quattro anni, prorogabili a sei, a norma dell'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., si faceva questione delle modalità con cui si sarebbe dovuto calcolare il periodo di sospensione, disposta per il dibattimento di primo grado. Secondo la prospettiva della difesa, il provvedimento di sospensione, deliberato il 9 luglio 1966, avrebbe dovuto operare dal 12 febbraio 1997, giorno successivo a quello di scadenza dei termini relativi alla fase di primo grado, fino al 23 giugno 1998, data in cui si era chiusa tale fase con la pronuncia della sentenza, per un tempo complessivo di un anno, quattro mesi e quindici giorni, che si sarebbero dovuti aggiungere ai quattro anni, di cui all'art. 303, comma quarto, lett. b) - cod. proc. pen.; mentre, sulla base del principio enunciato in massima e fatto proprio dai giudici di merito, il periodo di sospensione andava calcolato a partire dal 9 luglio 1996, data della relativa deliberazione, fino al 23 giugno 1998, ammontando così a un anno, undici mesi e quattordici giorni, da aggiungere ai citati quattro anni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)