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Sez. 3, Sentenza n. 37402 del 04/10/2006 Ud. (dep. 13/11/2006) Rv. 235034 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - OGGETTO - LIMITI | Divieto di perizie su carattere, personalità e qualità psichiche dell'imputato - Estensibilità anche alla persona offesa teste - Esclusione - Ragione - Credibilità soggettiva - Relativa verifica.
Stato
decisa il 2006-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235034-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - OGGETTO - LIMITI

Il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indipendenti da cause patologiche) dell'imputato posto dall'art. 220, comma secondo, cod. proc. pen. non si estende anche alla persona offesa-teste, la cui deposizione, proprio perché essa può essere assunta da sola come fonte di prova, deve essere sottoposta a una rigorosa indagine positiva sulla credibilità anche soggettiva, che deve essere verificata pure sotto il profilo della capacità di testimoniare ai sensi del secondo comma dell'art. 196 stesso codice: la verifica della "idoneità mentale" è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e sia in grado poi di riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. (La Corte ha rilevato che compete al giudice il vaglio critico sugli elementi acquisiti e la valutazione circa la opportunità e/o necessità di un accertamento peritale che, senza demandare al perito la verifica dell'attendibilità' del testimone, apporti specifiche competenze tecnico-scientifiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)