Sez. 3, Sentenza n. 794 del 28/09/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 204205 - 01
Prove - Mezzi di prova - Perizia - Oggetto - Limiti | Divieto di perizie su carattere, personalità e qualità psichiche dell'imputato - Estensibilità anche alla persona offesa teste - Esclusione - Ragione - Credibilità soggettiva - Relativa verifica.
Prove - Mezzi di prova - Perizia - Oggetto - Limiti
Il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indipendenti da cause patologiche) dell'imputato - posto dall'art. 220, comma secondo, cod. proc. pen. - non si estende anche alla persona offesa-teste, la cui deposizione - proprio perché essa può essere assunta da sola come fonte di prova - deve essere sottoposta ad una rigorosa indagine positiva sulla credibilità accompagnata da un controllo sulla credibilità soggettiva deve essere verifica anche ai sensi del comma secondo dell'art. 196 stesso codice (capacità di testimoniare): la verifica della "idoneità mentale" è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. Ciò non significa che sia possibile demandare ad un perito la verifica dell'attendibilità del testimone, ma non esclude che il giudice possa ritenere utile un apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche: al giudicante spetta pur sempre l'ultima parola attraverso il vaglio critico delle nozioni acquisite alle quali non inserisce alcuna deterministica valenza ai fini decisionali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 196 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)