Sez. 2 - , Ordinanza n. 21081 del 04/07/2022 (Rv. 665098 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Procedimento ex art. 40 r.d. n. 1814 del 1927 – Provvedimento conclusivo per l’ottemperanza dell’ordine in tema di tenuta del PRA – Natura – Volontaria giurisdizione – Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI
Il procedimento di cui all'art. 40 del R.D. n. 1814 del 1927 – con il quale la parte interessata può ottenere l'adempimento di una formalità da eseguirsi nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a mezzo del Presidente del Tribunale – ha natura di volontaria giurisdizione, non ravvisandosi una parte vittoriosa o soccombente e avendo ad oggetto il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità dei beni mobili registrati; di talché i provvedimenti emessi in tale sede sono privi dei caratteri della decisorietà e della definitività e, perciò, non sono impugnabili con ricorso in sede di legittimità.
Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)