Sez. 1, Sentenza n. 9352 del 11/06/2003 (Rv. 564139 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Iscrizioni od annotazioni da eseguirsi nel PRA - Rifiuto o ritardo del funzionario dell'ACI - Presidente del tribunale - Competenza esclusiva in ordine all'adempimento delle necessarie formalità - Conseguenze - Domanda proposta al giudice di pace - Improponibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI
L'art. 40 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 disciplina l'intero procedimento attraverso il quale la parte interessata può ottenere l'adempimento di una formalità da eseguirsi nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a mezzo del presidente del tribunale, unico giudice investito del potere di ingiungere detto adempimento e provvedervi a mezzo di un suo delegato, con attività di carattere amministrativo, essendo quindi "inutiliter datum" ogni provvedimento di iscrizione o annotazione di veicoli a motore emesso da un giudice diverso dal presidente del tribunale. Ne consegue che è improponibile la domanda di iscrizione o annotazione proposta, nel caso di rifiuto o ritardo del funzionario dell'Automobile Club d'Italia (ACI), davanti al giudice di pace.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)