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Sez. 3, Sentenza n. 5527 del 05/04/2012 (Rv. 621800 - 01)

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI | Unificazione degli albi dei commercialisti e dei ragionieri - Ragionieri abilitati nelle more tra l'emanazione della legge e quella del regolamento attuativo - Diritto all'iscrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621800-01

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI

Il ragioniere che abbia ultimato il periodo di pratica dopo l'entrata in vigore della legge che dispose l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali (legge 12 febbraio 1992 n. 183), ma abbia sostenuto l'esame di abilitazione prima della riforma di quest'ultimo (attuata col d.m. 8 ottobre 1996 n. 622), ha pieno titolo per ottenere l'iscrizione al nuovo ordine unico del dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1992 num. 183 art. 2, Decr. Minist. Università e ricerca scientifica 08/10/1996 num. 622, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)