Sez. 5, Sentenza n. 17975 del 24/07/2013 (Rv. 628087 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Accertamento induttivo ai fini IVA - Invito al contribuente ad esibire o trasmettere documenti e fatture - Inottemperanza - Conseguenze - InutilizzabilitĂ successiva della documentazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di IVA, la disposizione di cui all'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all'Amministrazione di invitare il contribuente ad esibire o trasmettere documenti o fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi; dall'inottemperanza, deriva l'inutilizzabilitĂ ai fini probatori in sede amministrativa e contenziosa della documentazione non prodotta, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. cit. e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11 lett. c), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 11 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)