Sez. 5, Sentenza n. 11368 del 06/07/2012 (Rv. 623245 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Disposizione di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità in relazione alle richieste di rimborso dell'IVA - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di imposta sul valore aggiunto, la disposizione di cui all'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che consente all'Amministrazione di invitare il contribuente ad esibire o trasmettere documenti o fatture relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi, e che sancisce l'inutilizzabilità a fini probatori, in sede amministrativa e contenziosa, della documentazione non prodotta - disciplina il potere di acquisizione, da parte dell'Ufficio finanziario, di dati e notizie utili ai fini del compimento dell'attività di verifica prodromica all'emissione dell'avviso di rettifica, ossia un'attività finalizzata all'accertamento e alla riscossione dell'IVA. Ne consegue che essa non è applicabile in relazione alle richieste di rimborso dell'IVA, trattandosi di fattispecie fondata su presupposti giuridici del tutto differenti, e non può giustificare il diniego del rimborso da parte dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)