Sez. 1, Sentenza n. 3696 del 08/11/1968 (Rv. 337004 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - COMPIMENTO DI ATTIVITA CONTRARIA ALL'IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI- RIFERIMENTO AL SOGGETTO DEL PROCESSO OD AL SUO RAPPRESENTANTE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - COMPIMENTO DI ATTIVITA CONTRARIA ALL'IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI- RIFERIMENTO AL SOGGETTO DEL PROCESSO OD AL SUO RAPPRESENTANTE - NECESSITA.*
L'acquiescenza puo desumersi anche dal compimento di un'attivita antagonistica all'impugnazione, ma perche si produca l'effetto indicato nell'art. 329 cod. proc. civ. e pur sempre necessario che l'adeguamento della volonta alla sentenza, attuato attraverso l'iniziativa del vincitore che si sia accinto ad eseguire la sentenza esigendone l'adempimento nei confronti del soccombente, faccia capo al soggetto nei confronti del quale la sentenza stessa e stata pronunciata o a colui che tale soggetto rappresenta validamente nel processo. (nella specie e stato escluso che costituisse acquiescenza alla sentenza di secondo grado la intimazione del precetto fatta a richiesta del cessionario in corso di causa del diritto controverso, cessionario che era rimasto estraneo tanto al giudizio di merito, quanto a quello di Cassazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)