Sez. L, Sentenza n. 11339 del 25/10/1991 (Rv. 474413 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della Cassazione | Sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Riforma in appello - Sentenza di riforma - Titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato dal datore di lavoro ai dipendenti in conseguenza della provincia riformata - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Effetti della riforma o della Cassazione
Nella ipotesi di riforma in appello di sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, che abbia condannato il datore di lavoro al pagamento di somme in favore dei dipendenti, la sentenza assolutoria di riforma non costituisce di per sè titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in conseguenza della pronuncia riformata, occorrendo a tal fine un'apposita domanda che può essere proposta nel giudizio di appello, unitamente ai motivi di impugnazione, o in autonomo processo con la conseguenza che, in assenza di tale titolo, il datore di lavoro non può direttamente procedere al recupero dei suddetti importi mediante ritenute sulla retribuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)