diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3758 del 19/02/2007 (Rv. 596952 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Sentenza di riforma - Titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in conseguenza della pronuncia riformata - Configurabilità - Esclusione - Sentenza riformata in sede di impugnazione - "Condictio indebiti" - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596952-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

In caso di riforma di sentenza contenente condanna al pagamento di somme di denaro, la sentenza di riforma non costituisce di per sé titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, occorrendo a tal fine un'apposita domanda, che può essere proposta nel giudizio di appello o in altro giudizio autonomo, e che non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti", dal quale differisce per natura e funzione, dal momento che il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza che fa venire meno, con efficacia "ex tunc", l'obbligazione di pagamento e impone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)