Sez. 3, Sentenza n. 6145 del 27/11/1984 (Rv. 437791 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO AD UNA DELLE ATTIVITÀ INDICATE NELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 392/1978 - NOZIONE - NECESSITÀ DEDOTTA DA LAVORATORE SUBORDINATO DI SVOLGERE NELL'IMMOBILE UN'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO - TUTELABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE LOCATO AD UNA DELLE ATTIVITÀ INDICATE NELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 392/1978 - NOZIONE - NECESSITÀ DEDOTTA DA LAVORATORE SUBORDINATO DI SVOLGERE NELL'IMMOBILE UN'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO - TUTELABILITÀ - CONDIZIONI.*
La necessità del locatore (o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta) di destinare l'immobile ad una delle attività indicate nell'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, quale ragione giustificativa del recesso dal rapporto di locazione ad uso non abitativo, ai sensi degli artt. 29 e 73 della citata legge (nel testo modificato dall'articolo unico della legge 31 marzo 1979 n. 93), va intesa in senso relativo, non assoluto, in quanto è ravvisabile nel serio ed attuabile proposito di intraprendere una delle suddette attività per apprezzabili esigenze di vita e di lavoro, indipendentemente dalla ricorrenza di una situazione di forza maggiore. Pertanto, qualora il recesso venga esercitato per svolgere nell'immobile locato un'attività di tipo professionale (nella specie, laboratorio di analisi cliniche), la circostanza che l'attività medesima riguardi un soggetto già munito di un lavoro di natura subordinata, come nel caso di docente della scuola media, non vale di per sè ad escludere l'indicata necessità, atteso che, ove l'impegno professionale risulti compatibile con quello lavorativo subordinato (nel suddetto caso, ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, sia pure previa autorizzazione del direttore didattico o del preside), quella necessità è ricollegabile all'esigenza di conseguire un miglioramento del proprio tenore economico, o comunque un integrale sfruttamento delle proprie attitudini e capacità lavorative. (V 2461/84, mass n 434487).*
Riferimenti normativi: DPR 31/05/1974 num. 417 art. 92 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)