Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 16/04/1984 (Rv. 434487 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ - NECESSITÀ - NOZIONE.*
Ai sensi dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (nel testo modificato dall'art. 1-bis della legge 31 marzo 1979 n. 93), affinché il locatore di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione possa recedere dal contratto in base ad uno dei motivi indicati alle lettere a) e b) dell'art. 29 della suddetta legge, occorre la sussistenza del requisito della necessità, verificatasi dopo la Costituzione del rapporto e per il cui concretarsi - ove il locatore voglia servirsi dell'immobile locato per iniziarvi una nuova attività commerciale o per incrementarne una precedente - occorre non solo la serietà e la non pretestuosità del proposito del locatore stesso, ma altresì che esso sia giustificato da apprezzabili esigenze di vita e di lavoro. (V 4194/82, mass n 422165; (V 699/82, mass n 418491).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)