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Sez. 6, Sentenza n. 2491 del 19/06/1996 Cc. (dep. 26/09/1996) Rv. 205669 - 01

Giudice - Ricusazione - Casi | Tassatività - Onere per la parte di indicazione specifica della riconducibilità del comportamento del giudice ad una delle cause previste di ricusazione - Ricusazione basata sul merito dell'attività giurisdizionale del magistrato - Ammissibilità - Esclusione - Ricusazione basata sulla pregressa presentazione di esposti da parte della stessa persona contro il giudice - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205669-01

Giudice - Ricusazione - Casi

È inammissibile la dichiarazione di ricusazione che non indichi in modo specifico su quale delle ipotesi tassative previste dall'art. 37 cod. proc. pen. si fondi la richiesta ed in ogni caso non è possibile la ricusazione motivata dal riferimento al merito dell'attività svolta dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o dalla pregressa presentazione di altri esposti contro il giudice da parte della stessa persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)