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Sez. 2, Sentenza n. 1222 del 17/04/1972 (Rv. 357712 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - GERARCHICO - NECESSITA - LIMITI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLO STATUS O AL TRATTAMENTO ECONOMICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357712-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - GERARCHICO - NECESSITA - LIMITI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLO STATUS O AL TRATTAMENTO ECONOMICO - IRRILEVANZA.*

La necessita del preventivo reclamo in via gerarchica, prescritto dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n 633, in ordine ai provvedimenti relativi al personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, non sussiste nel caso in cui, per la definitiva estromissione del lavoratore dell'azienda, il rapporto di servizio sia ormai cessato, e cio tanto nell'ipotesi di controversie sullo status del dipendente, prevista dal secondo e terzo comma, quanto in quella di controversie riguardanti diritti a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale, prevista dal quarto comma. (Conf 2638, 2639, 2640, 2641, 2642'1971 mass n 353776; contra 2609'63).*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)