Sez. U, Sentenza n. 2638 del 22/09/1971 (Rv. 353776 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO - DEFINITIVA ESTROMISSIONE DEL LAVORATORE DALL'AZIENDA - OBBLIGO DEL PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO - DEFINITIVA ESTROMISSIONE DEL LAVORATORE DALL'AZIENDA - OBBLIGO DEL PREVIO RICORSO AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
La necessita del preventivo reclamo in via gerarchica, prescritto dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n 633, in ordine ai provvedimenti relativi al personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, non sussiste nel caso in cui, per la definitiva estromissione del lavoratore dell'azienda, il rapporto di servizio sia ormai cessato tanto nell'ipotesi di controversie sullo status del dipendente, prevista dal secondo e terzo comma, quanto in quella di controversie riguardanti diritti a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale, prevista dal quarto comma.*
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)