diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1620 del 10/02/1993 (Rv. 480826 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Controversia promossa dal dipendente per ottenere la rivalutazione delle proprie spettanze ovvero anche gli interessi corrispettivi sulle somme rivalutate a prescindere da mora o colpa del debitore - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Domanda di risarcimento di un danno eccedente la rivalutazione automatica - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1993-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480826-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

La controversia promossa dal pubblico dipendente per ottenere la rivalutazione delle proprie spettanze retributive, ovvero anche gli interessi corrispettivi sulle somme rivalutate, quale accessorio del credito dovuto alla scadenza e a prescindere dalla costituzione in mora e dalla colpa del debitore, è devoluta (alla stregua del "petitum" sostanziale e indipendentemente alla prospettazione della pretesa da parte del lavoratore creditore e dalle qualificazioni dei fatti operate dal medesimo) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La giurisdizione del giudice ordinario resta quindi limitata al solo caso in cui, sulla base di un particolare inadempimento del datore di lavoro, concretatosi in fatti specifici e diversi dal mero ritardo (anche se prolungato), il lavoratore medesimo pretenda un danno eccedente la rivalutazione automatica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)