Sez. U, Sentenza n. 613 del 01/09/1999 (Rv. 529550 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rivalutazione di spettanze retributive secondo criteri automatici - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Riconoscimento del debito da parte della P.A. - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego, qualora il dipendente chieda gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su proprie spettanze secondo criteri di automaticità, allegando la mera inosservanza del datore di lavoro agli obblighi derivanti dal rapporto di pubblico impiego, la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo sostanzialmente ad oggetto competenze accessorie di retribuzioni tardivamente corrisposte; tale giurisdizione, peraltro, non trova deroga in favore di quella del giudice ordinario, per effetto di un riconoscimento del debito da parte della P.A. datrice di lavoro, giacché tale atto non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova e deve essere valutato, con riguardo alla sua estensione, validità ed efficacia, secondo la disciplina del rapporto in cui interviene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)