Sez. 5, Sentenza n. 7606 del 02/04/2014 (Rv. 630170 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Associazione di produttori agricoli - Cessione di quote di produzione di prodotti agricoli per conto dei propri associati - Prestazione di servizi - Assoggettabilità ad IVA - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
La cessione di quote di produzione di prodotti agricoli effettuata da una associazione di produttori per conto dei propri associati ha ad oggetto il diritto di coltivazione di un determinato prodotto (nella specie, il tabacco) e, pertanto, si configura come una prestazione di servizi strumentali alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico della coltura, restando, soggetta ad I.V.A. Né assume rilievo il regime speciale di imposizione per i produttori agricoli previsto dall'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che, in sé, concretizza un regime di detrazione senza tradursi in alcuna esenzione, e che, in ogni caso, è inapplicabile alle prestazioni di servizi afferenti beni immateriali, quali le quote, non comprese nelle operazioni da assoggettare ad aliquota ridotta ai sensi della tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 cit.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 6 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)