Sez. 5 - , Sentenza n. 25492 del 10/10/2019 (Rv. 655535 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | IVA - Cessione di certificato Co2 - Natura - Titolo di credito o titolo rappresentativo di merci - Esclusione - Bene immateriale - Configurabilità - Prestazione di servizi - Assimilabilità - Tassazione - Aliquota ordinaria.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, il certificato "Co2" - il quale rappresenta quote di emissioni e si traduce in un'autorizzazione dello Stato o delle autorità pubbliche ad emettere gas ad effetto serra per un periodo determinato - non ha natura di titolo di credito, non conferendo il diritto ad una specifica prestazione collegabile ad un rapporto obbligatorio, né è determinabile il suo valore economico, destinato ad emergere solo nel corso della negoziazione; esso, piuttosto, va qualificato, alla luce della giurisprudenza unionale (v. Corte di giustizia, sentenza 8 dicembre 2016 in C-453/15), come bene immateriale, sicché la relativa cessione è assimilata ad una prestazione di servizi che, di conseguenza, sconta l'aliquota ordinaria dell'IVA.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 56 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 23/04/2009 num. 29, Direttive del Consiglio CEE 13/10/2003 num. 87 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 13/10/2003 num. 87 art. 19, DPR 26/10/1973 num. 633 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 13/03/2013 num. 30 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)