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Sez. 4, Sentenza n. 4225 del 09/01/1989 Ud. (dep. 22/03/1989) Rv. 180851 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE DA PARTE DELL'ESTENSORE - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA - DEDUZIONE NEI MOTIVI DI APPELLO - REGIME.*
Stato
decisa il 1989-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180851-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE DA PARTE DELL'ESTENSORE - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA - DEDUZIONE NEI MOTIVI DI APPELLO - REGIME.*

La mancata sottoscrizione della sentenza, da parte dell'estensore, comporta una nullità relativa. Consegue che il giudice di appello, se la nullità è dedotta nei relativi motivi, deve - ai sensi dell'art. 522 comma terzo cod. proc. pen. - decidere nel merito, previa dichiarazione della nullità stessa, senza far regredire il procedimento al giudizio di primo grado. (V mass n 165669; (Conf mass n 178482; (Conf mass n 175110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)