Sez. 1, Sentenza n. 2252 del 28/02/1998 (Rv. 513188 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Società con patrimonio immobiliare - Cessione quote - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI
Con riguardo ad una società di persone con patrimonio immobiliare, mentre è necessaria ai sensi dell'art. 1350 cod. civ. la forma scritta per i conferimenti immobiliari, traslativi della titolarità di quei beni dal conferente alla società, può prescindersi, invece, dalla prescrizione di una tale forma nel caso di cessione della quota sociale, pur comprensiva di beni immobili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2300, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)