Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010 (Rv. 612962 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Società con patrimonio immobiliare - Cessione di quote - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI
La cessione di quota di società di persone con patrimonio immobiliare non richiede la forma scritta, a norma dell'art. 1350 cod. civ., non comportando essa anche un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è essa stessa parte del negozio di cessione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)