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Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 10/05/2010 (Rv. 612962 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI | Società con patrimonio immobiliare - Cessione di quote - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612962-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI

La cessione di quota di società di persone con patrimonio immobiliare non richiede la forma scritta, a norma dell'art. 1350 cod. civ., non comportando essa anche un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è essa stessa parte del negozio di cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)