Sez. 3, Sentenza n. 810 del 14/04/1961 (Rv. 881141 - 01)
VENDITA - AZIONE DI GARANZIA E DI DANNI - RAPPORTI.
VENDITA - AZIONE DI GARANZIA E DI DANNI - RAPPORTI.
In tema di compravendita, allorquando l'inadempimento si ricolleghi ad una condotta colposa del venditore, l'Azione generale di responsabilita, per colpa ex art. 1453 cod.civ. diventa sostitutiva del rimedio speciale apprestato dagli artt. 1483, 1484 e 1490 cod. civ. (garanzia per evizione e per vizi) che prescinde dalla colpa, poiché l'Esercizio della detta Azione di responsabilità rende possibile il conseguimento di tutte le pretese del compratore, ivi compresi anche quei rimborsi realizzabili in virtù dell'Azione di garanzia. In siffatta eventualità il compratore può limitarsi a chiedere il semplice risarcimento del danno, costituito da qualsiasi pregiudizio economico subito per effetto della compravendita, e quindi anche quello concernente il minor valore obiettivo della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)