diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2541 del 19/03/1999 (Rv. 524317 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE | Restituzione del prezzo - Debito di valuta - Configurabilità - Conseguenze - Colpa del venditore - Presunzione - Esclusione - Rivalutazione monetaria della somma - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524317-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE

Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l' evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta, e poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, e l' acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su di essa non può esser riconosciuta la svalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)