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Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 09/09/2002 (Rv. 557322 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - ALTRI ATTI IDONEI A CREARE CONFUSIONE | Configurabilità - Presupposti - Violazione delle regole a tutela dei segni distintivi e delle invenzioni - Necessità - Esclusione - Pratica commerciale della cosiddetta pubblicità indiretta - Idoneità astratta a confondere - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557322-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - ALTRI ATTI IDONEI A CREARE CONFUSIONE

In tema di concorrenza sleale, il cosiddetto "illecito confusorio", di cui all'art. 2598, n. 1, del codice civile, non postula la antecedente o parallela violazione delle regole poste a tutela dei segni distintivi e delle invenzioni, ragion per cui, in tema - ad esempio - di attività imprenditoriale di pubblicità, qualora la mancanza di novità di una determinata iniziativa renda inconfigurabile una tutela brevettuale, non resta nondimeno escluso che possa configurarsi l'illecito in questione, dovendosi in realtà accertare, caso per caso, se, con qualunque mezzo, siano stati posti in essere atti idonei a creare confusione con i prodotti e le attività del concorrente. Ad un tal riguardo, la pratica della cosiddetta "pubblicità indiretta" (che si realizza attraverso la organizzazione di manifestazioni volte all'attribuzione di un premio sganciata da qualsivoglia effettiva competizione sul premio stesso, il quale viene pagato - in realtà - dallo stesso acquirente del prodotto pubblicitario, il quale viene reso assegnatario del "premio" medesimo) costituisce in effetti una specifica forma di promozione commerciale, come tale soggetta, perciò, alle regole della concorrenza, e può, pertanto - qualora, in essa, la tecnica di approccio del cliente venga realizzata con modalità tali da dar luogo alla predetta idoneità a "confondere" - configurare un atto di concorrenza sleale ai sensi di cui al citato art. 2598, n. 1, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)