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Sez. 1, Sentenza n. 22046 del 17/10/2014 (Rv. 632774 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI | Rapporto tra società e amministratore - Natura - Individuazione - Contratto d'opera - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di determinazione del compenso non pattuito al momento della nomina.
Stato
decisa il 2014-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632774-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI

I compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand'anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all'attività di un prestatore d'opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d'opera, intellettuale o non intellettuale. Ne consegue che, al fine della liquidazione del compenso all'amministratore non determinato dalle parti al momento della nomina, non è consentito alcun riferimento automatico alle tariffe dei dottori commercialisti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)