Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 11/02/2016 (Rv. 638621 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE | Rapporto tra società ed amministratore - Qualificazione - Lavoro professionale ovvero rapporto societario - Conseguenze - Compromettibilità in arbitri delle relative controversie - Condizione - Previsione statutaria della clausola arbitrale.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE
Il rapporto che lega l'amministratore alla società è di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario "tout court", sicché le controversie tra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria ed ai diritti che ne derivano agli amministratori (quale, nella specie, quello al compenso), sono compromettibili in arbitri, ove tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34 com. 4, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)